3) l'installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze, ad esclusione degli impianti che non comportano modifiche in grado di alterare la destinazione della cosa comune e di impedire agli altri condomini di farne uso secondo il loro diritto.
L'amministratore è tenuto a convocare l'assemblea entro trenta giorni dalla richiesta anche di un solo condomino interessato all'adozione delle deliberazioni di cui al precedente comma. La richiesta deve contenere l'indicazione del contenuto specifico e delle modalità di esecuzione degli interventi proposti. In mancanza, l'amministratore deve invitare senza indugio il condomino proponente a fornire le necessarie integrazioni.
Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino.
Il nuovo articolo 1120 al primo comma conferma che i condomini possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso comodo o al maggior rendimento delle cose comuni con la maggioranza degli intervenuti all'assemblea che rappresentino almeno i due terzi dei millesimi. La vera novità è contemplata al secondo comma, dove è sufficiente la maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno la metà dei millesimi per le innovazioni che hanno ad oggetto sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti, abbattimento di barriere architettoniche, contenimento dei consumi energetici, parcheggi, installazione di impianti per la produzione di energia rinnovabili, impianti centralizzati radiotelevisivi e telematici. Il legislatore ha fatto confluire all'interno di questo articolo alcune prescrizioni della normativa speciale che erano già vigenti.