sarebbe più corretto definirlo come il concetto di "diritto di antenna" più in generale poiché contempla non solo il diritto di poter installate una antenna televisiva quanto di antenne paraboliche, telefonia per il wifi e le ricetrasmittenti dei radioamatori. Le linee essenziali della disciplina di riferimento in materia di diritto di antenna vista l'importanza dell'art. 21 della Corte Costituzionale che garantisce il diritto alla libera manifestazione del pensiero sono, principalmente, enunciate nell'art. 232 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia postale e di telecomunicazioni (D.P.R. n. 156/1974) secondo cui: "Negli impianti di telecomunicazioni di cui al precedente art. 21, primo comma, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non siano finestre od aperture praticabili a prospetto. Il proprietario o il condominio non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonché, al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto nell'immobile si sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini. I fili, cavi ed ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa della cosa secondo la sua destinazione. Il proprietario è tenuto a sopportare il passaggio nell'immobile di sua proprietà del personale dell'esercente il servizio che dimostri la necessità di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra. Nei casi previsti dal presente articolo al proprietario non è dovuta alcuna indennità". L'art. 397, invece, introduce il limite che le antenne non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà secondo la loro destinazione e non devono neppure arrecare danno alla proprietà medesima o a terzi.