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Art. 1118 codice civile

Diritti dei partecipanti sulle parti comuni



Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell'unità immobiliare che gli appartiene.
Il condomino non può sottrarsi all'obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la destinazione d'uso della propria unità immobiliare, salvo quanto disposto da leggi speciali.
Il condomino, ove venga oggettivamente constatato che il proprio immobile non gode della normale erogazione di calore, a causa di problemi tecnici dell'impianto condominiale, e questi, nell'arco dell'intera stagione di riscaldamento, non sono risolti dal condominio, può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, a condizione che dal suo distacco non derivino squilibri tali da compromettere la normale erogazione di calore agli altri condomini o aggravi di spesa. in tali casi il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese di manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma.


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Il nuovo articolo 1118 nei primi due commi mantiene intatti i principi del precedente articolo dell'irrinunciabilità del diritto dei condomini sulle parti comuni e dell'impossibilità di sottrarsi agli oneri connessi. l'unica novità è presente nel comma quattro, dove si precisa che il singolo condomino può distaccarsi dall'impianto centralizzato di riscaldamento in presenza di due condizioni:

  • l'immobile non goda della normale erogazione di calore per problemi tecnici dell'impianto condominiale non risolti nel corso di un'intera stagione di riscaldamento;

  • il distacco non pregiudichi la normale erogazione di calore agli altri condomini o aggravi di spesa.

Il rinunciante è tenuto a concorrere al pagamento delle spese di manutenzione straordinaria dell'impianto e per la conservazione e messa a norma. Anche in questo caso la norma introduce le stesse conclusioni alle quali era già arrivata la giurisprudenza di legittimità.

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